Esclusa l’incompatibilità tra l’iscrizione nell’elenco difensori tributari e l’esercizio dell’attività di impresa
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la risoluzione n. 7/2020 del 22 ottobre, ha risposto ad un quesito volto a conoscere la sussistenza di una incompatibilità tra l’iscrizione nell’Elenco Unico Nazionale dei soggetti abilitati alla rappresentanza dei contribuenti innanzi alle Commissioni Tributarie e l’esercizio di attività d’impresa complementari ed accessorie all’attività di esperto tributarista, mediante società “di mezzi” o “di servizi”, delle quali il soggetto iscritto sia socio.
In particolare, il MEF ha chiarito che non vi è incompatibilità all’iscrizione all’elenco nazionale dei soggetti abilitati alla difesa del contribuente innanzi alle commissioni tributarie dell’esperto tributarista che svolge la sua attività in forma societaria.
A tal proposito, il Ministero ricorda che è proprio la l. n. 4/2013 ad ammettere l’esercizio dell’attività anche in forma collettiva, sempre nel rispetto delle prescrizioni previste.
Diverso è invece il caso in cui la società non sia costituita ai sensi della legge sopra citata, laddove dunque l’iscrizione nell’elenco dei difensori può essere mantenuta solo se il professionista non rivesta, nella società, la qualifica di socio illimitatamente responsabile o amministratore di società di persone, che abbiano come finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale oppure, sia amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, ovvero, presidente del consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione.
Qui la risoluzione del Ministero dellEconomia e delle Finanze del 22 ottobre 2020, n. 7