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Palazzo Chigi: ecco le nuove misure anti-COVID da adottare durante il periodo natalizio

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Palazzo Chigi: ecco le nuove misure anti-COVID da adottare durante il periodo natalizio

Ecco il piano stilato da Palazzo Chigi per la prevenzione del contagio durante il periodo festivo:

– nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, sull’intero territorio nazionale, si applicano le misure previste dal d.P.C.M. 3 dicembre 2020 per le cosiddette “zone rosse”, cioè le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto;

nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, sull’intero territorio nazionale, si applicano le misure previste d.P.C.M. 3 dicembre 2020 per le cosiddette “zone arancioni”, cioè le aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto. Saranno tuttavia consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione massima di 5.000 abitanti verso località distanti non più di 30 Km, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;

– oltre agli spostamenti già consentiti, nel periodo compreso tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, tra le ore 5.00 e le ore 22.00, è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata della propria regione. Le persone che si spostano potranno farsi accompagnare dai figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono;

– è previsto lo stanziamento di 645 milioni di euro da destinare al ristoro immediato delle attività di somministrazione di alimenti e bevande che subiranno un calo del fatturato a causa delle misure disposte a tutela della salute. Per queste attività è previsto un contributo pari a quello già ottenuto in seguito all’approvazione del decreto Rilancio.

Qui il decreto-legge del 18 dicembre 2020, n. 172; in G.U. del 18 dicembre 2020, n. 313