COVID-19: le misure decise dal Governo per il periodo che va dal 7 al 15 gennaio 2021
Il Consiglio dei Ministri si è riunito a Palazzo Chigi lunedì 4 gennaio 2021 ed ha approvato il nuovo decreto legge che disciplina le misure urgenti in vista del contenimento e della gestione dell’emergenza epidemiologica a partire dal 7 gennaio.
Nello specifico, il testo prevede le seguenti disposizioni:
–nel periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021 sono vietati su tutto il territorio nazionale gli spostamenti tra regioni o province autonome differenti, salvo comprovate ragioni lavorative, situazioni di necessità ovvero motivi di salute. Resta ferma la possibilità di rientrare presso la propria residenza, domicilio o abitazione con l’esclusione degli spostamenti verso seconde case che si trovano in altre regioni o province autonome.
–nei giorni 9 e 10 gennaio 2021, invece, tutto il territorio nazionale sarà “zona arancione”, applicandosi le limitazioni ad essa connesse. Resta salva la facoltà di spostarsi per la popolazione residente nei Comuni fino a 5000 abitanti nel raggio di 30 chilometri ma non verso i capoluoghi di provincia.
Il decreto, inoltre, conferma fino al 15 gennaio la possibilità nella “zona rossa” di spostarsi una sola volta al giorno verso un’abitazione privata della propria regione nel limite di 2 persone, a cui potranno aggiungersi figli minori di 14 anni e persone disabili o non autosufficienti che con esse convivono.
Una novità riguarda la rivisitazione dei criteri in vista dell’individuazione degli scenari di rischio in base ai quali saranno applicate le misure previste per la “zona rossa” e per la “zona arancione”.
Quanto al rientro a scuola, il decreto stabilisce la ripresa dell’attività didattica in presenza presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado in misura pari al 50% a partire dall’11 gennaio.
Infine, ulteriori specifiche disposizioni sono previste per la somministrazione del vaccino anti-COVID agli ospiti delle residenze sanitarie assistite privi di tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora non siano in grado di esprimere un consenso libero e consapevole ai fini della somministrazione.