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In tema di criminalità organizzata, la deroga alla sospensione dei termini durante il periodo feriale vale solo per la fase delle indagini preliminari

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In tema di criminalità organizzata, la deroga alla sospensione dei termini durante il periodo feriale vale solo per la fase delle indagini preliminari

impugnazioni | 11 Gennaio 2021

In tema di criminalit organizzata, la deroga alla sospensione dei termini durante il periodo feriale vale solo per la fase delle indagini preliminari

di La Redazione

La Corte di Cassazione ribadisce il principio secondo cui nei procedimenti per criminalità organizzata, la deroga alla regola generale della sospensione dei termini durante il periodo feriale ex art. 21-bis d.l. n. 306/1992, che si riferisce anche alle impugnazioni avverso i provvedimenti cautelari emessi, vale solo per la fase delle indagini preliminari.

(Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 439/21; depositata l8 gennaio)