Il rischio di esposizione a sfruttamento sessuale o lavorativo giustifica la concessione della protezione umanitaria
immigrazione | 28 Gennaio 2021
Il rischio di esposizione a sfruttamento sessuale o lavorativo giustifica la concessione della protezione umanitaria
di La Redazione
Laddove nella vicenda dedotta dal richiedente asilo sia ritenuto oggettivamente ravvisabile, sulla scorta degli indici individuati delle linee guida UNHCR, il forte ed attuale rischio, in caso di rimpatrio forzato, di esposizione a sfruttamento sessuale o lavorativo nell’ambito del circuito della tratta di esseri umani, sì da ritenere sussistenti i presupposti per la segnalazione dei delitti ex art. 600 e 601 c.p. e per la segnalazione ai sensi dell’art. 32, comma 3-bis, d.lgs. n. 25/2008, ricorre una condizione di vulnerabilità personale valorizzabile ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria anche ove tale condizione non sia esplicitamente riconosciuta dall’istante.
(Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 1750/21; depositata il 27 gennaio)