Responsabilità medica: quando le conclusioni tecnico-scientifiche dei consulenti non sono tra loro compatibili, il giudice deve disporre una perizia
delitti contro la persona | 03 Febbraio 2021
Responsabilit medica: quando le conclusioni tecnico-scientifiche dei consulenti non sono tra loro compatibili, il giudice deve disporre una perizia
di Paolo Della Noce – Avvocato
«[…] qualora sussistano, in relazione a pluralità di indagini svolte da periti e consulenti, tesi contrapposte sulla causalità materiale dell’evento, il giudice, previa valutazione dell’affidabilità metodologica e dell’integrità delle intenzioni degli esperti, che dovranno delineare gli scenari degli studi e fornire adeguati elementi di giudizio, deve accertare, all’esito di un’esaustiva indagine delle singole ipotesi formulate dagli esperti, la sussistenza di una soluzione sufficientemente affidabile, costituita da una metateoria frutto di una ponderata valutazione delle differenti rappresentazioni scientifiche del problema, in grado di fornire concrete, significative ed attendibili informazioni idonee a sorreggere l’argomentazione probatoria inerente allo specifico caso esaminato. Altrimenti potendo concludere per l’impossibilità di addivenire ad una conclusione in termini di certezza processuale. Laddove, però, il confronto tra i tecnici, come avvenuto nel caso di specie, non consenta di addivenire a conclusioni tecnico-scientifiche tra loro compatibili, ci si trova dinanzi ad uno scenario che è di tutta evidenza superabile solo attraverso una perizia, eventualmente collegiale, da disporsi in dibattimento».
(Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 3932/21; depositata il 2 febbraio)