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Procura europea e MAE: in Gazzetta Ufficiale la nuova normativa

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Procura europea e MAE: in Gazzetta Ufficiale la nuova normativa

Grandi novità sul versante penale: in Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2021, n. 30, infatti, sono stati pubblicati il d.lgs. n. 9/2021, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea «EPPO»” ed il d.lgs. n. 10/2021 riguardante le “Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra stati membri, in attuazione delle delega di cui all’articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117”.

Con riguardo al primo decreto, all’art. 2 è previsto che l’autorità competente alla designazione dei 3 candidati all’incarico di procuratore europeo ai fini della nomina da parte del Consiglio dell’Unione Europea è il Consiglio Superiore della Magistratura, il quale determinerà entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto le modalità ed i criteri applicabili ai fini della valutazione dei candidati.

Nello specifico, possono candidarsi i magistrati (anche se collocati fuori dal ruolo organico della magistratura oppure in aspettativa) che alla data di presentazione della dichiarazione di disponibilità alla designazione non abbiano compiuto 59 anni ed abbiano conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità. Dopo che le dichiarazioni sono state trasmesse al Ministero della Giustizia, il Consiglio Superiore della Magistratura provvederà alla valutazione delle medesime, approvando, mediante delibera motivata, una proposta di designazione di 3 candidati, trasmettendola al Ministero della Giustizia che entro 15 giorni potrà formulare osservazioni.

Sempre il Consiglio Superiore della Magistratura provvederà, poi, alla designazione dei procuratori europei delegati ai fini della loro nomina da parte del collegio della Procura europea, i quali “esercitano, in via esclusiva e fino alla definizione del procedimento, nell’interesse della Procura europea e conformemente alle disposizioni del regolamento e del presente decreto, le funzioni e i poteri spettanti ai pubblici ministeri nazionali”.

Quanto al d.lgs. n. 10/2021, invece, si susseguono una serie di modifiche, integrazioni, abrogazioni e sostituzioni di disposizioni concernenti la l. n. 69/2005, come, ad esempio, l’inserimento dei commi 3-bis e 3-ter, i quali prevedono che il mandato di arresto europeo sia eseguito dalle autorità preposte con la massima urgenza (comma 3-bis) e che “L’Italia non dà esecuzione ai mandati di arresto europei emessi da uno Stato membro nei cui confronti il Consiglio dell’Unione europea abbia sospeso l’attuazione del meccanismo del mandato di arresto europeo per grave e persistente violazione dei principi sanciti all’articolo 6, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea ai sensi del punto (10) dei consideranda del

preambolo della decisione quadro” (comma 3-ter).

E ancora, l’art. 2 della stessa legge, in tema di rispetto dei diritti fondamentali e delle garanzie costituzionali, è stato così sostituito: “L’esecuzione del mandato di arresto europeo non può, in alcun caso, comportare una violazione dei principi supremi dell’ordine costituzionale dello Stato o dei diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, dei diritti fondamentali e dei fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea o dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dai Protocolli addizionali alla stessa”.

Qui il decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 9; in G.U. del 5 febbraio 2021, n. 30

Qui il decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 10; in G.U. del 5 febbraio 2021, n. 30