Uno Stato membro può vietare il commercio di cannabidiolo prodotto in un altro Stato con l’intera pianta di cannabis sativa?
È quanto si evince dalla sentenza della Corte di Giustizia depositata ieri (causa C-663/18, ECLI:EU:C:2020:938).
Gli ex amministratori di una società francese che si occupava di commercializzazione e distribuzione di una sigaretta elettronica a base di olio di cannabidiolo (CBD), prodotto in Repubblica Ceca a partire da piantedi canapa legalmente coltivate ed utilizzate interamente, venivano sottoposti a procedimento penale. Secondo la normativa francese infatti soltanto le fibre e i semi della canapa possono essere utilizzati a fini commerciali.
Dopo la condanna in primo grado, la Corte d’Appello francese si è interrogata sulla conformità della normativa nazionale al diritto dell’Unione.
Con la pronuncia in oggetto, la CGUE ha dichiarato che il diritto dell’Unione, e in particolare le disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, osta ad una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale.
Nella vicenda in esame sono applicabili le disposizioni relative alla libera circolazione delle merci all’interno dell’Unione (articoli 34 e 36 TFUE), poiché il CBD di cui al procedimento principale non può essere considerato come uno “stupefacente”. In tal senso la Corte ricorda, innanzitutto, che «i soggetti che commercializzano stupefacenti non possono avvalersi dell’applicazione delle libertà di circolazione poiché tale commercializzazione è vietata in tutti gli Stati membri, ad eccezione di un commercio rigorosamente controllato in vista dell’uso per scopi medici e scientifici». Difatti «in base allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, di cui è necessario tener conto, a differenza del tetraidrocannabinolo (comunemente noto come THC), anch’esso un cannabinoide ottenuto dalla canapa, il CBD in questione non risulta avere effetti psicotropi né effetti nocivi per la salute umana».
In conclusione, la CGUE dichiara che «il divieto di commercializzazione del CBD costituisce una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative delle importazioni, vietata dall’articolo 34 TFUE». Una normativa siffatta «può essere giustificata da uno dei motivi di interesse generale indicati nell’articolo 36 TFUE, quale l’obiettivo di tutela della salute pubblica invocato dalla Francia, a condizione che tale normativa sia idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo suddetto e non ecceda quanto necessario per il suo raggiungimento».
In tal caso «il giudice nazionale deve valutare i dati scientifici disponibili al fine di assicurarsi che l’asserito rischio reale per la salute non risulti fondato su considerazioni puramente ipotetiche. Infatti, un divieto di commercializzazione del CBD, che costituisce, del resto, l’ostacolo più restrittivo agli scambi aventi ad oggetto prodotti legalmente fabbricati e commercializzati in altri Stati membri, può essere adottato soltanto qualora tale rischio risulti sufficientemente dimostrato».