Contenzioso sul doppio mandato e spese legali sostenute dal CNF: il TAR Lazio riconosce il diritto all’accesso
Pur riconoscendo che le delibere di conferimento degli incarichi di difesa in relazione ai procedimenti oggetto dell’istanza erano già state pubblicate sul sito istituzionale, con conseguente improcedibilità del ricorso in tali limiti, il Collegio ha riscontrato la permanenza dell’interesse con riferimento all’ostensione/pubblicazione dei dati relativi al preventivo formulato al CNF dagli avvocati incaricati e ai provvedimenti di liquidazione dei relativi compensi.
L’istanza formulata dal ricorrente infatti è stata correttamente formulata come istanza di accesso civico nel cui contesto, secondo l’art. 2-bis d.lgs. n. 33/2013 «per “pubbliche amministrazioni” si intendono tutte le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. 2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile: a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali». Ciò esclude ogni dubbio sul fatto che anche gli ordini professionali siano tenuti all’applicazione del citato d.lgs. n. 33/2013.
Quanto all’ambito oggettivo di applicazione dell’istituto, secondo le FAQ pubblicate dall’ANAC nel 2020 «nel caso in cui siano attribuiti ad un professionista uno o più incarichi per la difesa e la rappresentanza dell’ente in relazione a singole controversie, l’amministrazione affida incarichi di patrocinio legale che possono essere inquadrati come incarichi di consulenza e, pertanto, è tenuta, ai sensi dell’art. 15, co. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Consulenti e collaboratori”. Tali incarichi costituiscono, infatti, contratti d’opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, e sono qualificati, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come “contratti esclusi”».
Per questi motivi, il TAR, dopo aver dichiarato in parte improcedibile il ricorso, lo accoglie e annulla la nota di diniego del CNF.