C’è abuso del processo quando il creditore si accanisce verso il debitore attraverso la moltiplicazione di spese esose ed evitabili
Spese processuali | 18 Marzo 2021
C abuso del processo quando il creditore si accanisce verso il debitore attraverso la moltiplicazione di spese esose ed evitabili
di Rosa Villani – Avvocato
Se il debitore ha l’obbligo (imposto dall’art. 1176 c.c.) di adempiere puntualmente la propria obbligazione, il creditore ha quello non meno cogente (imposto dall’art. 1175 c.c.) di collaborare con il creditore per facilitarne l’adempimento; di non aggravare inutilmente la sua posizione, di tollerare quei minimi scostamenti nell’esecuzione della prestazione dovuta che siano insuscettibili di arrecargli un apprezzabile sacrificio. Il creditore il quale, violando tali precetti, introduca un giudizio vuoi di cognizione, vuoi di esecuzione, il quale altro scopo non abbia che far lievitare il credito attraverso la moltiplicazione di spese di esazione esose ed evitabili, compie un abuso del processo, il quale comporterà l’inammissibilità della domanda sia in sede di cognizione, sia in sede di esecuzione, sia in sede di impugnazione.

(Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 7409/21; depositata il 17 marzo)