Lo sciopero dei piloti non è una circostanza eccezionale: passeggero risarcibile per il volo cancellato
Risarcimento danni | 24 Marzo 2021
Lo sciopero dei piloti non una circostanza eccezionale: passeggero risarcibile per il volo cancellato
di Giulia Milizia
L’art. 5 §.3 Regolamento (CE) n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, dev’essere interpretato nel senso che un movimento di sciopero indetto da un sindacato del personale di un vettore aereo operativo nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa nazionale, in particolare del termine di preavviso imposto da quest’ultima, sciopero destinato a far valere le rivendicazioni dei lavoratori di tale vettore e al quale abbia aderito una categoria di personale indispensabile all’effettuazione di un volo, non rientra nella nozione di «circostanza eccezionale», ai sensi di tale disposizione.
(Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, sentenza 23 marzo 2021, causa C-28/20)