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La tardività dell’opposizione agli atti esecutivi ‘non decisa’ dal Giudice di merito deve essere delibata in sede di legittimità

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La tardività dell’opposizione agli atti esecutivi ‘non decisa’ dal Giudice di merito deve essere delibata in sede di legittimità

impugnazioni | 26 Marzo 2021

La tardivit dellopposizione agli atti esecutivi non decisa dal Giudice di merito deve essere delibata in sede di legittimit

di Massimiliano Summa – Avvocato

La questione della tardività dell’opposizione proposta ex art. 617 c.p.c., ove non decisa dal Giudice del merito e dunque non coperta da giudicato interno, può e deve essere delibata in sede di legittimità, ancorché non dedotta come motivo di ricorso, trattandosi di questione relativa ad un termine di decadenza processuale la cui inosservanza è rilevabile d’ufficio e che comporta la cassazione senza rinvio della sentenza ex art. 382, comma 3, c.p.c., in quanto l’azione non poteva proporsi.

(Cassazione Civile, Sez. Unite Civili, sentenza n. 8501/21; depositata il 25 marzo)