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Annegamento o suicidio? L’onere della prova ai fini della copertura assicurativa

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Annegamento o suicidio? L’onere della prova ai fini della copertura assicurativa

Risarcimento danni | 06 Aprile 2021

Annegamento o suicidio? L’onere della prova ai fini della copertura assicurativa

di La Redazione

Nel contratto di assicurazione, poiché il fatto costitutivo nel diritto dell’assicurato all’indennizzo consiste in un evento o sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell’ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro.

(Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 9205/21; depositata il 2 aprile)