Termini doppi retroattivi per seri indizi di reato: perimetro applicativo
Raddoppio dei termini legittimo, a determinate condizioni, anche in caso di annualità di imposta anteriori all’entrata in vigore della novella legislativa ex DL 223/2006.
Il caso esaminato dalla Cassazione riguardava due avvisi di accertamento con i quali l’amministrazione aveva rettificato i redditi di una contribuente, dichiarati per gli anni di imposta 2003 e 2004 ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, sulla scorta di una verifica fiscale effettuata nei locali della sua impresa, dalla quale era emerso che detta società aveva emesso fatture per operazioni inesistenti. Ad avviso dei giudici d’appello l’eccezione di decadenza dell’Ufficio dal potere impositivo doveva ritenersi fondata, non potendo nella specie trovare applicazione il raddoppio dei termini per la notificazione dell’avviso di accertamento ai sensi del DL 223/2006, poiché l’anno di imposta era oggetto di accertamento anteriore alla sua entrata in vigore.
La Cassazione non ha condiviso l’orientamento dei giudici di merito. I termini – previsti dagli artt. 43 DPR 600/73 per l’IRPEF e 57 DPR 633/72 per l’IVA, come modificati dall’art. 37 c. 24 DL 223/2006 conv. in L. 248/2006 – nella versione applicabile ratione temporis, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano sorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale, anche con riferimento alle annualità d’imposta anteriori a quella pendente al momento dell’entrata in vigore del decreto.
Il principio non può, invece, trovare applicazione con riferimento all’IRAP: pur oggetto di accertamento nel caso di specie, le violazioni della relativa disciplina non sono presidiate da sanzioni penali (Cass. 3 maggio 2018 n. 10483).
(Fonte: mementopiu.it)