Attenzione a non depositare in Cassazione le ‘copie delle copie’ delle sentenze impugnate
PCT giurisprudenza | 10 Novembre 2017
Attenzione a non depositare in Cassazione le copie delle copie delle sentenze impugnate
di Massimiliano Summa – Avvocato
Fintanto che il Processo Civile Telematico non sarà attivato anche presso la Corte di Cassazione, ai fini dell’osservanza dell’art. 369 c.p.c., il difensore del ricorrente, che ha l’onere di depositare la copia conforme all’originale del provvedimento impugnato, qualora non abbia la disponibilità della copia con attestazione di conformità rilasciata dalla cancelleria, deve estrarre una copia analogica dell’originale digitale presente nel fascicolo informatico e attestare con la propria sottoscrizione autografa la conformità dell’una all’altro, ai sensi dell’art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179/2012, non soddisfacendo invece le condizioni di legge l’attestazione di conformità apposta direttamente sulla copia del provvedimento eventualmente notificato con modalità telematiche.
(Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 26520/17; depositata il 9 novembre)