In Cassazione valgono solo le copie analogiche: occhio però alla attestazione di conformità (che non può mancare )
PCT – giurisprudenza | 22 Dicembre 2017
In Cassazione valgono solo le copie analogiche: occhio per alla attestazione di conformit (che non pu mancare)
di Stefano Calvetti – Avvocato
In tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, per soddisfare l’onere di deposito della copia autentica della relazione di notificazione, il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mittente ex art. 3-bis, comma 5, l. n. 53/1994, attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali delle copie analogiche formate e depositare nei termini queste ultime presso la Cancelleria della Corte.

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile 3, ordinanza n. 30745/17; depositata il 21 dicembre)