Dall’ADUC le precisazioni sulle notifiche delle sanzioni stradali via PEC
Destinatario della notifica. Come previsto dal decreto pubblicato in G.U. del 16 gennaio 2018, n. 12, la notifica via PEC può essere effettuata a colui che ha commesso la violazione oppure al proprietario, o al coobbligato in solido, del mezzo con cui la violazione è stata commessa, qualora siano identificati al momento dell’accertamento e forniscano un valido indirizzo PEC oppure questo sia presente negli elenchi delle persone fisiche, che come si dirà più avanti, non risultano ancora formati.
Il contenuto. La notifica deve indicare nell’oggetto la dicitura «atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada» ed avere in allegato:
– la relata di notifica;
– la denominazione e l’indirizzo dell’amministrazione e dell’ufficio periferico che hanno inviato l’atto;
– l’indicazione del responsabile del procedimento e di chi ha redatto l’atto, se non coincidenti;
– l’indirizzo e il recapito telefonico dell’ufficio presso cui è possibile esercitare il diritto di accesso;
– l’indirizzo PEC a cui gli atti vengono notificati;
– l’indicazione delle modalità di comunicazione al destinatario;
– la copia dell’immagine del verbale di contestazione o la copia informatica del documento informatico comprensiva di attestazione di conformità all’originale e sottoscrizione con firma digitale;
– ogni altra comunicazione o informazione utile al destinatario per l’esercizio del diritto di difesa.
Il termine. Per la notifica via PEC il termine decorre dalla data di invio del verbale e i verbali si considerano spediti nel momento in cui viene emessa dal sistema la ricevuta di accettazione da parte del gestore del servizio di posta al momento della consegna, ai sensi del d.P.R. n. 68/2005.
Perfezionamento e prova della notifica. Per il decorso dei termini per l’impugnazione il momento in cui la notifica si perfeziona (con la consegna al destinatario) coincide con il momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC e tale ricevuta fa piena prova dell’avvenuta notificazione, a nulla rilevando la lettura del messaggio da parte del destinatario.
Impossibilità della notifica a mezzo PEC. Se la notifica a mezzo PEC risulta impossibile per causa imputabile al destinatario, allora si dà luogo alla notifica tradizionale, con copia cartacea, a spese del destinatario medesimo.
Punti critici. Non essendo la notifica a mezzo PEC delle sanzioni amministrative per violazioni stradali obbligatoria per il cittadino privato, il quale non deve necessariamente munirsi di indirizzo PEC, l’ADUC mette in luce l’impossibilità da parte degli organi di polizia di verificare l’esistenza degli indirizzi forniti dai privati cittadini, in quanto attualmente l’unico archivio esistente e liberamente consultabile di indirizzi PEC è l’INI-PEC, il quale riguarda le sole società ed imprese.