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I limiti all’applicazione della causa di giustificazione per esercizio di facoltà legittima
sanzioni amministrative | 16 Febbraio 2018
I limiti allapplicazione della causa di giustificazione per esercizio di facolt legittima
di Giuseppe Davide Giagnotti – Avvocato
La causa di giustificazione, prevista dall’art. 4, comma 1, l. n. 689/1981, in virtù della quale non è ravvisabile alcuna responsabilità per le violazioni amministrative commesse da chi agisca nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima, non opera quando il provvedimento amministrativo, che autorizza un soggetto all’esercizio di una facoltà, non sia conforme o addirittura si ponga in espresso contrasto con le prescrizioni inderogabili contenute in una fonte normativa sovraordinata, che ne legittima l’emissione.
(Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 3740/18; depositata il 15 febbraio)