Il direttore dei lavori mantiene l’obbligo di vigilanza, se
reati edilizi | 01 Marzo 2018
Il direttore dei lavori mantiene lobbligo di vigilanza, se
di Davide Galasso – Avvocato
In tema di reati edilizi-urbanistici, per il reato di cui all’art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., è configurabile la responsabilità del progettista e direttore dei lavori, e del costruttore, nel caso di interventi edilizi necessitanti il permesso di costruire, ma eseguiti in base a una denuncia di inizio attività accompagnata da dettagliata relazione tecnica a firma del predetto professionista, in quanto l’attestazione del progettista di “conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati e con i regolamenti edilizi vigenti” comporta l’esistenza in capo al medesimo di un effettivo e concreto obbligo di vigilanza anche nel corso dell’esecuzione dei lavori.

(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 9058/18; depositata il 28 febbraio)