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Società tra avvocati: chiarimenti dal COA di Milano

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Società tra avvocati: chiarimenti dal COA di Milano

Con una nota del 7 febbraio 2018, il COA di Milano risponde alla richiesta di parere del Notariato in merito alle modalità per la costituzione di una società di avvocati caratterizzata dalla interdisciplinarietà. La legge per la concorrenza dello scorso anno (l. n. 124/2017) ha infatti introdotto l’art. 4-bis nella legge professionale forense (l. n. 247/2012) che prevede la possibilità di esercitare la professione forense in forma societaria, previa iscrizione in apposita sezione speciale dell’albo.

Società multidisciplinari. Il Consiglio ha osservato che l’art. 4, nel disciplinare le associazioni professionali, ed il successivo art. 4-bis ammettono la presenza, oltre che degli avvocati, di altri professionisti iscritti nei relativi albi professionali. In tal caso l’oggetto sociale «potrà riguardare l’attività forense e altra attività permessa dagli Statuti delle altre professioni. Correttamente dunque si prevede (nella richiesta di parere) che “la società dichiari, nel proprio oggetto sociale, l’esercizio delle relative professioni oltre a quella forense”».

Resta comunque fermo, secondo il COA, ai fini dell’iscrizione della società della sezione speciale dell’Albo degli Avvocati, l’obbligo di «attenersi alle disposizioni contemplate dall’art. 4-bis, comma 2 (maggioranza dei membri dell’organo di gestione composta da soci avvocati) e dai commi 6-bis e 6-ter. Nell’art. 4 non è prevista la circostanza che la maggioranza sia composta da soci avvocati, anche perché nelle associazioni non sono previsti soci di capitale».

Qui la nota del Consiglio dellOrdine di Milano del 7 febbraio 2018