Dal CNF il parere sul registro dei praticanti
Il quesito del COA di Pescara. Il COA di Pescara ha posto i seguenti quesiti al CNF: «se, alla luce dell’art. 17, comma 10, lett. b) l. n. 247/2012, debba ritenersi che, trascorso il periodo di 5 anni e 6 mesi, equivalenti, i 6 mesi, all’arco temporale minimo che deve decorrere dal momento dell’iscrizione nel registro dei praticanti per chiedere l’abilitazione all’esercizio del patrocinio sostitutivo ed i 5 anni al periodo massimo di esercizio del patrocinio anzidetto, venga meno il diritto del praticante a mantenere l’iscrizione nel relativo registro; se, decorso il suddetto periodo di 5 anni e 6 mesi, il COA debba procedere d’ufficio all’apertura del procedimento di cancellazione del praticante» ed infine «come possano conciliarsi “i due diversi termini stabiliti nell’art. 17, comma 10, lett. b) l. n. 247/2012, l’uno di anni 6 dall’inizio, per la prima volta, della pratica, per il rilascio del certificato di compiuta pratica, l’altro di 5 anni e 6 mesi, come sopra dedotto, relativo al diritto di conservare l’iscrizione nel registro dei praticanti”».
Il parere del CNF. Il Consiglio Nazionale Forense ribadisce con il parere n. 66/2017 che, ai sensi dell’art. 41, comma 12 l. n. 247/1012, il praticante, decorsi 6 mesi dall’iscrizione nel relativo registro possa esercitare l’attività professionale in sostituzione dell’avvocato presso cui svolge la pratica e che l’esercizio di detta facoltà risulta subordinato, ai sensi dell’art. 9 d.m. n. 70/2016, al rilascio di «specifica autorizzazione» da parte del COA che ne ha ricevuto richiesta. Inoltre, l’art. 17, comma 10, lett. b) stabilisce che la cancellazione dal registro dei praticanti, nonché dall’elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata «dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi 6 anni dall’inizio, per la prima volta, della pratica. L’iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo». Al comma successivo, viene invece prescritta l’automaticità degli effetti della cancellazione dal registro in seguito «alla scadenza del termine per l’abilitazione al patrocinio sostitutivo».
Ciò posto, il CNF si esprime in merito al quesito sottopostogli, affermando che «la durata massima del praticantato è di 6 anni», non potendosi richiedere «il rilascio del certificato di compiuta pratica decorso tale arco temporale, la pratica stessa (e, quindi, l’iscrizione del laureato in giurisprudenza al relativo registro) sarebbe priva di scopo alcuno. La richiesta di essere abilitato al patrocinio sostitutivo va formulata decorsi 6 mesi dall’iscrizione nel registro dei praticanti e non oltre la scadenza dei 6 anni decorrenti dalla suddetta iscrizione».
In aggiunta, se l’abilitazione al patrocinio sostitutivo viene rilasciata dal COA prima della scadenza dei 6 anni, «l’iscrizione nel registro dei praticanti avrà efficacia per tutto il periodo di praticantato sostitutivo, avente la durata massima di 5 anni ai sensi dell’art. 41, comma 12, ma non oltre la succitata scadenza di 6 anni dall’iscrizione nel registro praticanti. Al termine, il Consiglio procederà perciò automaticamente alla cancellazione, pur nel rispetto della procedura prevista dall’art. 17, commi 12, 13 e 14. Ove, infine, alla scadenza del periodo di patrocinio sostitutivo, non fosse ancora decorso il 6° anno dall’iscrizione del praticante nel relativo registro, il Consiglio dell’Ordine dovrà comunque avviare, sempre nel rispetto della procedura anzidetta, l’iter della cancellazione automatica».