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Il ‘nuovo’ comma 1 dell’art. 26-bis c.p.c. impone di individuare una sola competenza
esecuzione forzata | 05 Aprile 2018
Il nuovo comma 1 dellart. 26-bis c.p.c. impone di individuare una sola competenza
di Massimiliano Summa – Avvocato
L’art. 26-bis, comma 1, c.p.c., quando allude alla disciplina di leggi speciali come idonea a stabilire il foro dell’esecuzione forzata per espropriazione di crediti in danno delle Pubbliche Amministrazioni di cui al comma 5 dell’art. 413 c.p.c., attribuisce alla regola desumibile dalla legge speciale il valore di regola esclusiva rispetto a quella fissata dallo stesso comma 1 con riferimento al luogo in cui il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza n. 8172/18; depositata il 4 aprile)