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La copia del provvedimento e del messaggio PEC sono insufficienti se manca ‘qualsivoglia attestazione di conformità’
PCT – giurisprudenza | 16 Aprile 2018
La copia del provvedimento e del messaggio PEC sono insufficienti se manca qualsivoglia attestazione di conformit
In tema di ricorso per cassazione, è ormai consolidato principio della Suprema Corte che, in caso di notificazione a mezzo PEC della sentenza, il difensore deve depositare in cancelleria la copia analogica del messaggio PEC e della relata di notifica del provvedimento impugnato con le necessarie attestazioni di conformità.

(Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 9199/18; depositata il 13 aprile)