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L’equo compenso scende in campo anche in Puglia

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L’equo compenso scende in campo anche in Puglia

Anche la Giunta Regionale della Puglia nella seduta del 27 marzo 2018, dopo le scelte attuative dell’equo compenso promosse dalla Regione Toscana e dall’Unione Lombarda dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati, ha deliberato una serie di modifiche ed integrazioni volte all’adeguamento della disciplina regionale di conferimento e remunerazione degli incarichi ai legali alle disposizioni in materia di equo compenso e di clausole vessatorie, recentemente introdotte all’art. 13-bis, l. n. 247/2012 dalla legge di conversione n. 172/2017 e successive modifiche in sede di bilancio 2018 (l. n. 205/2017).

Adeguamento dell’equo compenso. Viene ricordato nella delibera che in base alle nuove disposizioni «il compenso determinato nelle convenzioni di incarico professionale si considera equo quando risulta proporzionato alla quantità del lavoro svolto, nonché al contenuto ed alle caratteristiche della prestazione legale e conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministero della Giustizia adottato ai sensi dell’art. 13, comma 6».

Ciò presso la Giunta Regionale ha stabilito conseguentemente che, in accordo con gli Ordini Forensi della Puglia, «il compenso da pattuire in sede di conferimento dell’incarico deve essere determinato applicando i parametri medi vigenti al momento del conferimento dell’incarico», come previsti dal d.m. n. 247/2012 (attualmente d.m. n. 55/2014 ed eventuali successivi decreti integrativi o modificativi), «ragionevolmente decurtati del 50%».

Inoltre si stabilisce che «per gli incarichi di patrocinio conferiti ad avvocati di libero foro, a far data dalla entrata in vigore dell’art. 19-quaterdecies l. n. 172/2017, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore della Regione, a seguito di provvedimento giudiziale divenuto definitivo, spetta all’avvocato esterno la maggior somma tra l’importo pattuito nella convenzione di incarico sottoscritta e quella liquidata dal Giudice in danno al soccombente, solamente ove quest’ultima risulti effettivamente recuperata ed introiata al bilancio dell’Ente».

Infine la delibera prescrive l’introduzione di un’apposita clausola nello schema tipo di convenzione di incarico professionale in merito al termine di conclusione del procedimento di liquidazione della maggior somma rispetto al compenso pattuito in convenzione, nonché, la possibilità di rimborso delle spese generali nella misura percentuale stabilita dai parametri vigenti.

Qui la delibera della Regione Puglia del 27 marzo 2018