La responsabilità della Germania per la strage di Roccaraso del 1943
La pronuncia ripercorre, in modo analitico e con ampio percorso motivazionale, i terribili fatti al tempo occorsi che condussero all’uccisione di oltre 120 abitanti di Pietransieri (per la maggior parte anziani e bambini) e definisce tale sterminio compiuto dalla “squadra della morte” quale crimine di guerra e contro l’umanità.
Esclusa l’immunità della Repubblica Federale di Germania dalla giurisdizione civile italiana ed accertata la sua responsabilità in relazione ai tremendi crimini perpetrati ai danni della popolazione civile inerme, questa è stata condannata al risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti sia degli eredi e parenti delle vittime, sia del Comune di Roccaraso per le sofferenze inflitte alla comunità locale.
Il caso. Con ricorso depositato il 14 gennaio 2015, il Comune di Roccaraso (AQ), in persona del sindaco pro tempore, nonché A. C. e V. M., quest’ultima anche nella qualità di erede del padre C. M., chiedevano al Tribunale di Sulmona di condannare la Repubblica Federale di Germania, nonché, occorrendo, i Ministeri delle Finanze e degli Esteri di detto Stato, al risarcimento dei danni subiti per l’eccidio commesso tra il 16 ed il 21 novembre 1943 dai soldati appartenenti alla XI Compagnia del III Battaglione del I Reggimento della I Divisione paracadutisti, sotto il comando del LXXVI Corpo d’Armata tedesco, ai danni di 128 abitanti della frazione di Pietransieri, nel Comune di Roccaraso. Nessuno si costituiva per la Repubblica Federale Tedesca che, pertanto, veniva dichiarata contumace. Interveniva nel giudizio, a sostegno della Repubblica Federale Tedesca, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Italiano esponendo di avere interesse al rigetto delle domande in quanto proposte in violazione dell’immunità che il diritto internazionale consuetudinario riconosce agli Stati esteri nei confronti delle giurisdizioni nazionali, con conseguente esposizione dell’Italia al rischio di condanna per il risarcimento dei danni subiti dalla Germania. Intervenivano poi nel giudizio ulteriori parenti delle vittime dell’eccidio. Senza compimento di attività istruttoria la causa veniva assunta a decisione.
Riconosciuta la giurisdizione italiana ed esclusa l’immunità della Repubblica Federale di Germania. Osserva, anzitutto, il Giudice che la giurisdizione italiana va determinata secondo i criteri posti dalla Convenzione di Bruxelles del 27 marzo 1968, ratificata con legge 21 giugno 1971, n. 804, per le materie dalla stessa regolamentate e, in difetto, dalle regole dettate in materia di competenza. Nel caso di specie, la pretesa risarcitoria dei ricorrenti ed intervenuti scaturisce dal fatto illecito che si assume commesso tra il 16 ed il 21 novembre 1943, allorché i soldati appartenenti al Corpo d’armata tedesco, nell’ambito di un’ampia operazione di rastrellamento contro i partigiani e la popolazione civile, che a quelli si mostrava solidale, senza necessità e senza giustificato motivo, uccisero 128 abitanti del Comune di Roccaraso, tra cui anche anziani, donne e bambini. Ad avviso del Tribunale di Sulmona, trattasi di crimini contro l’umanità e di guerra, ai sensi degli artt. 7 e 8 dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale che espressamente vietano, oltre all’omicidio volontario, gli attacchi contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità, gli attacchi e i bombardamenti, con qualsiasi mezzo, di città, villaggi, abitazioni o costruzioni che non siano difesi e che non costituiscano obiettivi militari, nonché, ai sensi dell’art. 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, gli atti di violenza contro la vita e l’integrità della persona, in particolare tutte le forme di omicidio, le mutilazioni, i trattamenti crudeli e la tortura. Prosegue il Tribunale osservando che, trattandosi di atti riconducibili a strategia di sistematica ferocia attuata, per disposizioni provenienti dai capi supremi dello Stato nazista, anche contro la popolazione civile in violazione dei beni supremi della vita e della dignità delle persone (Cass. Pen., sez. I, 21 ottobre 2008, n. 1072), deve essere affermata la giurisdizione italiana e la competenza del Tribunale di Sulmona ai sensi dell’art. 5 n. 3 della citata Convenzione [come sostituito dapprima dall’art. 5 del Regolamento (CE) n. 44/2001 del 22 dicembre 2000 e, successivamente, dall’art. 7 del Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012], secondo cui la giurisdizione per i fatti illeciti dolosi e colposi si radica in capo al giudice del luogo in cui è avvenuto o può avvenire l’evento dannoso.
La strage di Pietransieri. I ricorrenti hanno dimostrato, mediante allegazione rappresentata anche da studi storiografici, che tra il 16 ed il 21 novembre 1943, soldati tedeschi appartenenti al III Battaglione del I Reggimento della I Divisione paracadutisti, sotto il comando del LXXVI Corpo d’Armata uccisero 128 civili, per la maggior parte bambini, donne ed anziani, abitanti della frazione di Pietransieri, nel Comune di Roccaraso.
Osserva il Tribunale che tali fatti sono stati ammessi dalla Repubblica Federale di Germania nella comparsa di costituzione depositata nell’ambito di un precedente giudizio incardinato con identico oggetto (n. 83/2012 R.G.A.C.C.) ma lasciato estinguere a seguito della pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia del 3 febbraio 2017. In detto atto processuale, puntualizza il Giudice, è riportato testualmente che «i tremendi crimini perpetrati ai danni della popolazione civile inerme, costituiscono una realtà inoppugnabile, il cui peso morale ricade sul popolo tedesco e per la cui responsabilità la Germania chiede anche in questa sede il perdono delle vittime, dei loro parenti e del popolo italiano tutto».
Nel ricostruire con precisione i fatti, il Giudice evidenzia che la tragica vicenda scaturì dall’ordine di evacuazione, tra gli altri, del Comune di Roccaraso, disposto ed attuato dai soldati tedeschi per liberare la linea del fronte denominata Gustav. In loco si trovava il III Battaglione, facente parte del I Reggimento della I Divisione paracadutisti, sotto il comando del LXXVI Corpo d’Armata. Per la tesi più risalente, il Feldmaresciallo al comando, il 30 ottobre 1943, avrebbe ordinato l’evacuazione di Roccaraso e Pietransieri, da effettuarsi entro le ore 12 del 31 ottobre 1943, disponendo che «dopo la predetta data e ora, tutti coloro che si troveranno ancora in paese o sulle montagne circostanti saranno considerati ribelli e ad essi sarà riservato il trattamento stabilito dalle leggi di guerra dell’esercito germanico». A detta del Tribunale, è fuor di discussione che l’ordine non fu eseguito, se non parzialmente, a Pietransieri, i cui abitanti, pur abbandonando le proprie case, decisero di non allontanarsi dalle zone natie e si rifugiarono in alcune masserie site a sud-est del paese, in una zona chiamata Limmari o, paradossalmente, Valle della Vita. E fu qui che, la mattina del 21 novembre 1943, 109 di essi vennero immotivatamente e barbaramente trucidati.
Puntualizza il Giudice che l’esigenza di sfollamento, che derivava dal fatto che il Comune di Roccaraso si trovava nella cd. “fascia di rispetto” o “di sicurezza” antistante la linea difensiva principale, ricorreva anche in relazione all’area dei Limmari di cui pure, pertanto, doveva garantirsi il pieno controllo da parte delle milizie tedesche. Seguirono atti intimidatori dei soldati tedeschi, dando fuoco alle masserie e uccidendo gli sfortunati incontrati per strada. Tali episodi costellarono le giornate dal 15 al 21 novembre senza, tuttavia, far conseguire ai tedeschi l’abbandono volontario dell’area da parte della popolazione civile. Ma il 20 novembre 1943 fu anche il giorno di inizio della battaglia tra i tedeschi e le truppe alleate assediate sulle rive del fiume Sangro. E così, l’indomani, il timore di un imminente attacco fece apparire non più procrastinabile la liberazione della c.d. “fascia di sicurezza” e non più realizzabile l’evacuazione forzosa. E i militari non trovarono altro rimedio se non quello di sterminare la popolazione rimasta, in larga parte costituita da donne, anziani e bambini.
Reputa, in sintesi, il Tribunale che lo sterminio degli abitanti di Pietransieri fu lo strumento attraverso il quale l’esercito tedesco, intimorito dall’avanzare delle avanguardie alleate, fece piazza pulita dei civili ancora presenti nella fascia di sicurezza.
La responsabilità della Germania e la sua condanna al risarcimento del danno. Osserva inoltre il Tribunale che simile strage fu resa possibile proprio dalla sistematica accondiscendenza, quando non dalla sollecitazione, da parte dei vertici dell’esercito tedesco di tali atti di assassinio, sterminio, deportazione e violazione della vita privata ai danni della popolazione civile e con il dichiarato fine di contrastare qualsivoglia pericolo alla supremazia tedesca.
Aggiunge il Giudice che non si trattò per il Reich “soltanto” di tollerare le barbarie compiute dal proprio esercito ai danni di civili inermi ma di sostenere ed incitare tali crudeltà, garantendo l’impunità di coloro che se ne fossero resi autori. Da qui l’accertamento della responsabilità della Repubblica Federale di Germania per gli illeciti perpetrati dall’esercito del Terzo Reich ai danni degli abitanti di Pietransieri Ciò sul presupposto che sia fuor di dubbio che il Terzo Reich fosse direttamente responsabile delle nefandezze dei suoi soldati, ai sensi dell’art. 2043 c.c., per aver teorizzato ed attuato, per il tramite delle forze armate, una vera e propria politica del terrore. D’altro canto, conclude il Tribunale, la Repubblica Federale di Germania non ha mai contestato tale rapporto di successione, né la propria legittimazione passiva innanzi ai tribunali nazionali ed internazionali presso cui è stata chiamata a rispondere dei crimini nazisti.
Oltre al danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale riconosciuto a favore degli eredi e parenti delle vittime (quantificato in modo analitico nella decisione in discorso), il Tribunale di Sulmona riconosce anche un danno non patrimoniale al Comune di Roccaraso per le sofferenze inflitte alla comunità locale, il depauperamento delle capacità lavorative e di sostentamento, derivante dall’uccisione della popolazione, che hanno determinato ripercussioni negative sull’opportunità di crescita sociale, economica e culturale collettiva, segnando la comunità di Roccaraso per diverse generazioni (sul tema, cfr. Trib. Firenze, 22 febbraio 2016, emessa nel procedimento n.r.g. 14740/09; Trib. Firenze, 6 luglio 2015, n. 2469).