Dal Ministero della Giustizia chiarimenti sull’ammissione al gratuito patrocinio
Con la nota del 24 aprile 2018 del Ministero della Giustizia, avente ad oggetto l’art. 76, comma 4-quater, d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla l. n. 47/2017 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati) e, successivamente, dalla l. n. 4/2018 (Modifiche al codice civili, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici), vengono chiarite le modifiche apportate al citato articolo con le recenti leggi.
Due diverse disposizioni legislative e stesso comma. Nello specifico il primo testo legislativo (l. n. 47/2017) ha modificato l’art. 76 aggiungendo il comma 4-quater ai sensi del quale «il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell’opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l’esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. Per l’attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma è autorizzata la spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall’anno 2017».
Successivamente l’art. 76 citato è stato nuovamente modificato dall’altra legge (l. n. 4/2018) che ha inserito un nuovo comma, denominato anch’esso 4-quater secondo il quale «i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l’ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata».
I chiarimenti del Ministero della Giustizia. Ciò premesso il Ministero della Giustizia con la nota del 24 aprile 2018 ha chiarito che si tratta «di un mero errore redazionale e non di una abrogazione per sostituzione della disposizione più risalente, in quanto la disposizione introdotta dalla l. n. 4/2018 è stata indicata come “comma 4-quater” nonostante esistesse già una disposizione (di diverso tenore) così denominata introdotta dalla l. n. 47/2017».
Infine il Ministero ha osservato che ciò è stato anche condiviso nelle banche dati normative e dall’Ufficio legislativo che è addivenuto alle medesime conclusioni, «condividendo l’utilità di una modifica legislativa che consenta la correzione dell’errore segnalato».
Qui la nota del Ministero della Giustizia del 24 aprile 2018