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Il termine di decadenza per il deposito del ricorso si applica anche ai licenziamenti intimati prima della legge n. 183/2010

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Il termine di decadenza per il deposito del ricorso si applica anche ai licenziamenti intimati prima della legge n. 183/2010

licenziamento | 04 Maggio 2018

Il termine di decadenza per il deposito del ricorso si applica anche ai licenziamenti intimati prima della legge n. 183/2010

di Roberto Dulio – Avvocato giuslavorista, Senior partner dello Studio legale Associato B.B.D.

Il termine decadenziale di cui all’art. 6, comma 2, l. n. 604/1966, come modificato dall’art. 32, comma 1, l. n. 183/2010 (e poi, ulteriormente, dall’art. 1, comma 38, l. n. 92/2012) – secondo cui l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento non è efficace se non è seguita, entro il successivo termine di giorni 270 (poi divenuto 180), dal deposito del ricorso giudiziario, o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato – si applica anche ai licenziamenti intimati prima dell’entrata in vigore della predetta l. n. 183/2010, e già impugnati in via stragiudiziale a tale data (prendendo a decorrere, ai sensi del comma 1-bis del citato art. 32, introdotto dall’art. 2, comma 54, d.l. n. 225/2010, conv., con modificazioni nella l. n. 10/2011, dal 31 dicembre 2011).

(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 10521/18; depositata il 3 maggio)