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Il licenziamento intimato prima del superamento del periodo di comporto è nullo e non inefficace
licenziamento | 23 Maggio 2018
Il licenziamento intimato prima del superamento del periodo di comporto nullo e non inefficace
di David Satta Mazzone – Avvocato
Il licenziamento intimato a causa del perdurare delle assenze per malattia o infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva, dagli usi o secondo equità, è nullo per violazione della norma imperativa di cui all’art. 2110, comma 2, c.c..
(Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza n. 12568/18; depositata il 22 maggio)