Il decreto ingiuntivo notificato tardivamente perde efficacia ma vale quale domanda giudiziale
notificazioni | 31 Maggio 2018
Il decreto ingiuntivo notificato tardivamente perde efficacia ma vale quale domanda giudiziale
di Alessandro Villa – Avvocato
La notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di 60 giorni previsto dall’art. 644 codice di rito, comporta l’inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l’intimazione di pagamento con esso espressa, ma non tocca la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale: ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta in senso sostanziale, la quale eccepisca quell’inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell’eccezione, con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria, ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente.
(Tribunale di Reggio Emilia, sez. II Civile, sentenza n. 751/18; depositata il 18 maggio)