Contratto di conto corrente, sufficiente la sola firma del cliente
contratti bancari | 22 Giugno 2018
Contratto di conto corrente, sufficiente la sola firma del cliente
di Emanuele Bruno – Avvocato
Nei contratti bancari, il requisito della forma scritta, posto a pena di nullità dal comma 3 dell’art. 117 TUB (azionabile dal solo cliente ex art. 127, comma 2, TUB), va inteso non applicando la disciplina generale sulle nullità negoziali per difetto di forma, ma in senso funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del correntista assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo e non anche quella dell’istituto di credito, il cui consenso ben può desumersi alla stregua dei comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.
(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 16362/18; depositata il 21 giugno)