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Cartella esattoriale consegnata nelle mani del portiere con raccomandata: nessun avviso è dovuto al destinatario ai fini della validità della notifica

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Cartella esattoriale consegnata nelle mani del portiere con raccomandata: nessun avviso è dovuto al destinatario ai fini della validità della notifica

notificazioni | 13 Luglio 2018

Cartella esattoriale consegnata nelle mani del portiere con raccomandata: nessun avviso dovuto al destinatario ai fini della validit della notifica

di Eleonora M.P. Ruggieri – Avvocato

Le regole che disciplinano la notificazione della cartella di pagamento sono contenute unicamente nell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973 da qualificarsi come norma speciale. Pertanto, nel caso in cui la notifica della cartella di pagamento sia eseguita mediante l’invio di raccomandata con avviso di ricevimento e il plico sia consegnato al portiere anziché al destinatario, la notificazione si considera validamente perfezionata quando dal portiere medesimo sia sottoscritto il relativo avviso di ricevimento, senza che sia necessario trasmettere al destinatario della notifica alcun ulteriore avviso circa l’avvenuta notificazione della cartella di pagamento.

(Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 18504/18; depositata il 12 luglio)