Beni significativi, i chiarimenti delle Entrate nella nuova circolare
È una circolare molto importante per chi ristruttura, la n. 15/E pubblicata il 12 luglio 2018 dall’Agenzia delle Entrate.
La categoria dei beni significativi. Nel nuovo intervento di prassi, il Fisco ha infatti fornito utili chiarimenti in merito alla disciplina dei cosiddetti “beni significativi” (di cui all’art. 7, comma 1, lettera b) della l. n. 488/1999, vale a dire ascensori e montacarichi, infissi interni ed esterni, caldaie, video citofoni, apparecchiature di condizionamento e ricircolo dell’aria, sanitari e rubinetterie, impianti di sicurezza, individuati dal d.m. 29 dicembre 1999). Tale categoria di beni incide sulle agevolazioni IVA per gli interventi di recupero edilizio, con un’aliquota IVA del 10% per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria se eseguiti in immobili a prevalente destinazione abitativa.
Osserva l’Agenzia che «La categoria dei beni significativi assume rilevanza, peraltro, solo nelle ipotesi in cui siano realizzati interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa privata, a condizione che i suddetti beni vengano forniti dallo stesso soggetto che esegue la prestazione (i beni forniti da un soggetto diverso o acquistati direttamente dal committente dei lavori sono soggetti ad IVA con applicazione dell’aliquota nella misura ordinaria)».
La circolare va ad analizzare in modo particolare il valore delle parti staccate di tali beni significativi, vale a dire le tapparelle, le scuri, le veneziane, le zanzariere, le inferrate o le grate di sicurezza: si tratta infatti di elementi generalmente autonomi rispetto agli infissi. Nel caso in cui essi siano strutturalmente integrati agli infissi, però, il loro valore confluisce ai fini dell’aliquota agevolata in quello dei beni significativi.
(Fonte: fiscopiu.it)
Qui la circolare dellAgenzia delle Entrate del 12 luglio 2018, n. 15/E