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Magistrati in politica, la decisione della Consulta sul ‘Caso Emiliano’

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Magistrati in politica, la decisione della Consulta sul ‘Caso Emiliano’

La decisione era già stata anticipata in un comunicato stampa diramato dalla Consulta il 4 luglio 2018 dove, pronunciandosi sul “Caso Emiliano”, si annunciava la dichiarazione di non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’illecito disciplinare che vieta ai magistrati l’iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa ai partiti politici.

Con la pubblicazione di oggi della sentenza n. 170/18, la Corte Costituzionale ha spiegato le motivazioni che hanno portato alle anticipate dichiarazioni.

La figura del magistrato. «Non è contraddittorio né lesivo dei diritti politici consentire ai magistrati di partecipare, a certe condizioni, alla vita politica, candidandosi alle elezioni o ottenendo incarichi di natura politica, e al tempo stesso prevedere come illecito disciplinare la loro iscrizione a partiti politici nonché la partecipazione sistematica e continuativa all’attività di partito». Con queste parole la Consulta ha voluto spiegare il motivo della decisione di infondatezza delle questioni di legittimità sollevate.

In particolare l’illecito disciplinare in questione, di cui all’art. 3, comma 1, lettera h, d.lgs. n. 109/2006 che vieta la partecipazione ai partiti politici, è un saldo presidio dei principi di indipendenza e imparzialità quali requisiti essenziali che caratterizzano la figura del magistrato nella sua vita pubblica. Tale illecito «non può che riguardare ogni magistrato, in qualunque posizione si trovi».

L’iscrizione al partito politico. Quanto premesso, osserva la Corte Costituzionale, non vuol dire disconoscere la rappresentanza politica attraverso i partiti, «ma per i magistrati deve rimanere salda la distinzione tra esercizio dell’elettorato passivo e organico schieramento con una delle parti politiche in gioco».

Inoltre, aggiunge la Consulta, per i magistrati che temporaneamente non svolgono il loro ruolo per l’esercizio di un mandato elettivo o di un incarico politico «è rimesso comunque al prudente apprezzamento della Sezione disciplinare stabilire in concreto se la loro condotta possa legittimamente incontrare la vita di un partito o se costituisca invece illecito disciplinare, meritando un’appropriata sanzione».

Infine nella sentenza si legge che «mentre l’iscrizione al partito politico è fattispecie rivelatrice, come si è detto, di una stabile e continuativa adesione del magistrato a un determinato partito politico, il cui oggettivo disvalore non è suscettibile di attenuazioni, la valutazione sui requisiti di sistematicità e continuatività della partecipazione del magistrato alla vita di un partito esclude ogni automatismo sanzionatorio permettendo, al contrario, soluzioni adeguate alle peculiarità dei singoli casi». Tale rilievo vale per tutti i magistrati e, ancora di più, per coloro che siano collocati in aspettativa per soddisfare un diritto fondamentale tutelato dall’art. 51 della Costituzione.