Biotestamento: arrivano le risposte del Consiglio di Stato
L’intervento del Consiglio di Stato in materia. Con le Disposizioni Anticipate di Trattamento, introdotte dalla l. n. 219/2017, ogni individuo, nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali, può decidere “ora per allora” riguardo ad eventuali trattamenti sanitari che potrebbero riguardarlo e sui quali in futuro non sarà nella piena capacità per prestare consenso.
Per fare ciò è prevista la redazione di un atto specificatamente previsto con cui manifestare la propria volontà.
In particolare il Consiglio di Stato ha precisato che: la banca dati nazionale, su richiesta dell’interessato, deve contenere copia delle DAT (compresa l’indicazione del fiduciario); il registro nazionale è aperto a tutti coloro che non sono iscritti al Servizio Sanitario Nazionale; le DAT non hanno vincolo di contenuto, ossia l’interessato può scegliere se limitarle ad una particolare malattia, se nominare o meno il fiduciario ecc., con l’impegno del Ministero della Salute di mettere a disposizione un apposito modulo per facilitare il cittadino a rendere le DAT; è inoltre necessario che vi sia la certezza sulla corretta formazione della volontà del dichiarante, dato che esse servono a orientare l’attività medica; infine possono accedere alle DAT il medico e il fiduciario, fino a quando è in carica.
Attraverso tale parere – si legge nel comunicato di oggi – «il Consiglio di Stato contribuisce all’effettiva attuazione del testamento biologico».