Supplente negli istituti tecnici per 10 anni: riconosciuto il risarcimento del MIUR
Sul punto si è espresso il TAR di Brescia con sentenza n. 810/18; depositata il 21 agosto.
La vicenda. Il ricorrente, abilitato all’insegnamento in qualità di professore di matematica e informatica in diversi istituti tecnici, aveva svolto diverse e più supplenze annuali. Proponeva ricorso davanti al Tribunale per far accertare l’illegittimità della reiterazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, denunciando che una serie prolungata di supplenze costituirebbe violazione della clausola 5, paragrafo 1, dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, reso vincolante dalla direttiva europea n. 1999/70/CE del 28 giugno 1999. Il ricorrente, essendo stato superato il limite massimo di 36 mesi stabilito dalla normativa, chiedeva la disapplicazione delle norme nazionali sulle assunzioni temporanee nella scuola e la conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, con conseguente risarcimento del danno.
La richiesta di risarcimento al MIUR. Secondo precedente giurisprudenza, il TAR dichiara illegittima la reiterazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, poiché privi di ragioni oggettive e condanna il Ministero a pagare, a titolo risarcitorio, una somma di denaro pari alle mensilità non corrisposte in tutti i periodi di interruzione del rapporto di lavoro dalla data del primo contratto a termine fino all’immissione in ruolo, « previa detrazione degli importi versati al ricorrente a titolo di ferie non godute e di indennità di disoccupazione, oltre agli interessi legali dalla decisione al saldo». Al ricorrente, quindi, spettano invece le mensilità corrispondenti all’interruzione dell’attività lavorativa.
Continua poi il Tribunale, « le retribuzioni mensili, al netto delle indennità corrisposte e degli interessi legali, dovranno inoltre essere regolarizzate sotto il profilo previdenziale con il versamento dei relativi contributi, in quanto la situazione giuridica sottostante, come accertata dal giudice del lavoro, è assimilabile alla prestazione di attività lavorativa subordinata. Il relativo onere è a carico del Ministero».
Il ricorso è dunque accolto.