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Contratti di solidarietà 2016-2017, dall’INPS le istruzioni per l’accesso allo sgravio contributivo

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Contratti di solidarietà 2016-2017, dall’INPS le istruzioni per l’accesso allo sgravio contributivo

Questo è quello che si evince dalla circolare INPS del 26 settembre 2018, n. 98.

Le novità. In particolare, la circolare specifica che:

per l’anno 2017 sono destinatarie della riduzione contributiva le imprese che al 30 novembre 2017 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi della L. n. 863/1984 o del D.Lgs. n. 148/2015, nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nell’arco dell’anno 2016.

lo sgravio è riconosciuto per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%. La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.

Si segnala inoltre che non sono soggette alla riduzione contributiva le seguenti forme di contribuzione:

il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R., di cui all’art. 1, comma 29, l. n. 190/2014;

il contributo previsto dall’art. 25, comma 4, l. n. 845/1978, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile;

il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla l. n. 166/1991;

il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’articolo 1, commi 8 e 14, del d. lgs. n. 182/1997.

Il beneficio contributivo è incompatibile con qualunque altro beneficio contributivo previsto, a qualsiasi titolo, dall’ordinamento.

Per poter fruire del beneficio, le aziende interessate dovranno effettuare l’esposizione dello stesso in Uniemens entro il 16 dicembre 2018 (giorno 16, del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare).

(Fonte: lavoropiu.info)

Qui la circolare INPS del 26 settembre 2018, n. 98