Impatriati, agevolato chi lavora per più società dello stesso gruppo
Ai fini del requisito previsto dal regime “Impatriati”, di aver lavorato 24 mesi all’estero, non rileva la circostanza che l’attività lavorativa sia stata prestata per diverse società appartenenti al medesimo gruppo. La conferma arriva dalla risoluzione n. 72/E pubblicata il 26 settembre dalle Entrate.
Il bonus. Il bonus in questione (art. 16 d. lgs. n. 147/2015), è volto ad attrarre “capitale umano” in Italia e consiste nell’esenzione del 50% del reddito di lavoro prodotto in Italia per cinque anni per coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
essere laureati;
avere svolto attività di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa all’estero per ventiquattro mesi;
avere trasferito la propria residenza fiscale in Italia (almeno 183 giorni iscritti all’anagrafe);
svolgere attività di lavoro dipendente in Italia.
Nel caso di specie, l’istante è un cittadino italiano in possesso di un titolo di laurea, trasferitosi all’estero dal maggio 2016 dopo essere stato dipendente presso la società italiana A (gruppo B). Dall’aprile 2016, è stato assunto negli Emirati Arabi Uniti, con un contratto di lavoro emiratino, presso la società C, e poi, dal 5 febbraio 2018, dalla società emiratina F, facenti parte del gruppo multinazionale D. Dal 1° agosto 2018, ha pianificato di trasferire la residenza anagrafica in Italia per iniziare una nuova attività lavorativa presso la società italiana E (società facente anch’essa parte del gruppo D).
Per le Entrate anche lui ha diritto di beneficiare del regime agevolativo. “Nel caso in esame – si legge nella risoluzione n. 72/E – la ricorrenza delle circostanze evidenziate, ed in particolare l’autonomia dei rapporti contrattuali con il gruppo D, non oggetto di controllo in questa sede, consenta all’istante di accedere, ai sensi del comma 2 dell’art. 16 del d. lgs. n. 147/2015, al beneficio fiscale in commento, a nulla rilevando il fatto che l’attività lavorativa all’estero sia stata prestata con società appartenenti allo stesso gruppo”.
(Fonte: fiscopiu.it)
Qui la risoluzione dellAgenzia delle Entrate del 26 settembre 2018, n. 72/E