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Rilevanza penale della falsificazione dell’assegno bancario non trasferibile

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Rilevanza penale della falsificazione dell’assegno bancario non trasferibile

contraffazione | 04 Ottobre 2018

Rilevanza penale della falsificazione dellassegno bancario non trasferibile

Condotta punibile ex art. 491 c.p. o fatto non costituente pi reato a seguito della abrogazione dellart. 485 c.p.?

di Alfredo Foti – Avvocato penalista

Va esclusa la riconducibilità della falsificazione dell’assegno bancario alla fattispecie di cui all’art. 491 c.p., riferibile unicamente alla falsificazione dell’assegno bancario non munito di clausola di non trasferibilità, donde la contraffazione di un assegno bancario non trasferibile, girato solo per l’incasso, è un fatto non più previsto dalla legge come reato in quanto rientrante nella previsione di cui all’art. 485 c.p..

(Corte di Cassazione, sez. Feriale Penale, sentenza n. 43795/18; depositata il 3 ottobre)