Gruppo IVA, porte aperte alle società neocostituite
Al Gruppo IVA possono aderire anche le società neocostituite. La conferma arriva dal principio di diritto n. 7 pubblicato lo scorso 19 ottobre dall’Agenzia delle Entrate.
Nel nuovo documento l’Amministrazione Finanziaria ammette nel perimetro soggettivo del Gruppo IVA, ai sensi dell’art. 70-bis, comma 1, d.P.R. n. 633/1972, le società neocostituite «che abbiano posto in essere atti idonei a manifestare l’intenzione d’esercizio di un’attività economica possono optare per l’adesione ad un gruppo IVA, giacché», è spiegato, «anche l’intenzione di avviare un’impresa, resa oggettivamente evidente dall’effettuazione di spese di investimento o di attività programmatorie, è idonea ad attribuire all’imprenditore la qualifica di soggetto passivo».
La nuova prassi, inoltre, fornisce chiarimenti in ordine alle modalità di calcolo del pro-rata provvisorio di detrazione del Gruppo IVA nel suo primo anno di operatività (artt. 19, comma 5 e 19-bis d.P.R. n. 633/1972). In particolare, è chiarito che, in tali ipotesi, la detrazione del gruppo è determinata in base ad un pro-rata determinato presuntivamente, salvo il conguaglio alla fine dell’anno. «Il calcolo del pro-rata provvisorio del gruppo IVA», è spiegato, «va effettuato impiegando criteri coerenti con la natura del soggetto passivo d’imposta unico e con le regole che disciplinano le operazioni poste in essere dallo stesso per il tramite dei suoi membri».
(Fonte: fiscopiu.it)
Qui il principio di diritto dellAgenzia delle Entrate del 19 ottobre 2018, n. 7