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La natura perentoria del termine per l’invio delle comunicazioni alle organizzazioni sindacali
licenziamento | 14 Novembre 2018
La natura perentoria del termine per linvio delle comunicazioni alle organizzazioni sindacali
In tema di licenziamento collettivo, entro 7 giorni dalla comunicazione dei recessi, l’elenco dei lavoratori licenziati deve essere comunicato per iscritto all’Ufficio regionale del lavoro, alla Commissione regionale per l’impiego e alle associazioni sindacali.

(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 29183/18; depositata il 13 novembre)