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Capolarato: ai fatti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro è applicabile solo la confisca obbligatoria ad hoc

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Capolarato: ai fatti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro è applicabile solo la confisca obbligatoria ad hoc

confisca | 04 Dicembre 2018

Capolarato: ai fatti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro applicabile solo la confisca obbligatoria ad hoc

di Carmelo Minnella – Avvocato penalista

Non è dato ricavare alcun dato sistematico né alcuna intenzione del legislatore di prevedere la confisca ex art. 609-septies c.p., ritagliata solo per i delitti a danno dei minori, anche ai casi di condanna per il reato di caporalato. I beni che costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto del delitto potranno essere confiscati solo in ragione della specifica previsione dell’art. 603-bis n. 2 c.p., con esclusivo riferimento ai fatti commessi a decorrere dal 4.11.2016, data di entrata in vigore di tale ipotesi specifica di confisca obbligatoria, diretta o per equivalente.

(Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 54024/18, depositata il 3 dicembre)