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Il rifiuto di sottoporsi al prelievo ematico può essere valutato dal giudice come presunzione di paternità
filiazione | 14 Dicembre 2018
Il rifiuto di sottoporsi al prelievo ematico pu essere valutato dal giudice come presunzione di paternit
di Rosa Villani – Avvocato
Nel giudizio di disconoscimento della paternità è valutabile, come elemento indiziario di convincimento, non solo il rifiuto della parte di sottoporsi alla disposta prova genetica ed ematologica (il quale è assimilabile al rifiuto di ottemperare all’ordine di ispezione corporale di cui all’art. 118, comma 2, c.p.c.), ma anche la sistematica opposizione avverso l’istanza di detta prova, riconducibile nell’ambito del comportamento processuale di cui all’art. 116, comma 2, c.p.c..
(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 32308/18; depositata il 13 dicembre)