L’anticorruzione è legge. Confermata la sospensione della prescrizione
Dopo il via libera del Senato della scorsa settimana, ieri la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge anticorruzione. Diversi i temi interessati dalla legge.
Prescrizione. Come anticipato dal Governo, il tema della riforma della prescrizione del reato, su cui l’avvocatura ha da subito manifestato il proprio dissenso, ha preso forma con l’approvazione definitiva della legge. È infatti prevista una modifica dell’istituto attraverso un intervento sugli artt. 158, 159 e 160 c.p.. In sintesi, la decorrenza del termine di prescrizione viene individuata «per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione». La legge sospende poi il corso della prescrizione dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado (sia di condanna che di assoluzione) o dal decreto di condanna, fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o alla data di irrevocabilità del citato decreto. L’entrata in vigore della riforma della prescrizione è fissata al 1° gennaio 2020.
DASPO per corrotti e corruttori. La nuova legge introduce la misura del c.d. DASPO a vita per corrotti e corruttori, ovvero l’incapacità a vita di contrattare con la pubblica amministrazione (per i soggetti privati, in particolare per gli imprenditori) e l’interdizione perpetua dai pubblici uffici per i pubblici ufficiali.
Restituzione delle somme ricevute, pene alternative e ravvedimento. La sospensione condizionale della pena è subordinata alla restituzione dei soldi ricevuti dal corrotto o dei soldi consegnati dal corruttore, ovvero la somma equivalente al prezzo o al profitto del reato. Il giudice, nella sentenza di condanna per specifici reati contro la Pubblica amministrazione, può decidere di concedere la sospensione condizionale della pena ma disporre che non estenda gli effetti anche all’interdizione dai pubblici uffici e alla incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Inoltre non saranno possibili l’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione per i condannati per reati contro la pubblica amministrazione come il peculato, la concussione, la corruzione. È poi esclusa la punibilità per chi si ravvede, si autodenuncia e collabora con la giustizia. Ma il ravvedimento deve avvenire entro 4 mesi dalla commissione del reato. La norma non trova applicazione per il reato di traffico di influenze illecite.
Il tempo necessario ai fini della riabilitazione passa da 12 a 7 anni, rimanendo comunque escluse le pene accessorie perpetue.
Norme sui partiti politici. In tema di donazioni a favore di partiti e movimenti politici, viene stabilito che ogni donazione superiore ai 500 euro annui debba avvenire con modalità trasparenti e quindi il nome del donante deve essere pubblicato online. Viene invece vietato ricevere contributi, prestazioni o altre forme di sostegno provenienti da governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero. La legge prevede anche norme più stringenti sulle dichiarazioni dei redditi di parlamentari, esponenti dei partiti e tesorieri. Dovranno essere rese pubbliche tutte le donazioni di importo annuo superiore a 500 euro, ricevute direttamente o attraverso comitati di sostegno. Viene inoltre abbassato a 3000 euro (dai 5.000 euro, previsti dalla normativa vigente) il tetto annuo di finanziamento o contribuzione al raggiungimento del quale è previsto l’obbligo di sottoscrivere una dichiarazione congiunta tra il soggetto erogante ed il beneficiario.
Infine, vengono introdotte norme più stringenti per le fondazioni, che vengono equiparate ai partiti politici e, quindi, sottoposte agli stessi obblighi sulla trasparenza validi per i partiti e i movimenti politici.