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Il danno (patrimoniale e non patrimoniale) per l’errata segnalazione al CRIF deve essere provato dall’interessato
privacy | 09 Gennaio 2019
Il danno (patrimoniale e non patrimoniale) per l’errata segnalazione al CRIF deve essere provato dall’interessato
di Andrea Mazzaro – Avvocato
In caso di illecito trattamento dei dati personali per illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi, il danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, non può essere considerato “in re ipsa” per il fatto stesso dello svolgimento dell’attività pericolosa. Anche nel quadro di applicazione dell’art. 2050 c.c., il danno, e in particolare la “perdita”, deve essere sempre allegato e provato da parte dell’interessato.
(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 207/19; depositata l’8 gennaio)