Tutela della privacy nelle attività investigative e difensive: in G.U. le regole per l’avvocato
L’approdo in Gazzetta. Ha trovato pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 2019 la delibera del 19 dicembre 2018 approvata dal Garante per la protezione dei dati personali contenente le «Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria».
Ambito di applicazione. Tali regole deontologiche sul trattamento dei dati personali devono trovare applicazione sia nel corso di un procedimento di arbitrato o di conciliazione, sia nella fase propedeutica all’instaurazione di un eventuale giudizio, che in quella successiva alla sua definizione.
Esse devono essere rispettate, tra gli altri, dagli avvocati o praticanti avvocati che esercitano attività in forma individuale, associata o societaria svolgendo, anche su mandato, un’attività in sede giurisdizionale o di consulenza o di assistenza stragiudiziale, anche avvalendosi di collaboratori, dipendenti o ausiliari, nonché da avvocati stranieri esercenti legalmente la professione sul territorio dello Stato.
Trattamento e conservazione dei dati. Tra i temi trattati nella delibera vi sono indicazioni relative al trattamento, alla conservazione, comunicazione e cancellazione dei dati, nonché le modalità attraverso cui fornire l’informativa unica.
Qui la delibera del Garante Privacy 19 dicembre 2018; in G.U. del 15 gennaio 2019, n. 12