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Sospensione feriale dei termini: si applica il principio tempus regit actum, a nulla rilevando la data di introduzione del giudizio
impugnazioni | 18 Gennaio 2019
Sospensione feriale dei termini: si applica il principio tempus regit actum, a nulla rilevando la data di introduzione del giudizio
di Katia Mascia – Avvocato
La riduzione della durata del periodo di sospensione feriale – che attualmente decorre dal 1° al 31 agosto di ogni anno, ai sensi dell’art. 1 l. n. 741/1969, nel testo modificato dall’art. 16, comma 1, d.l. n. 132/14, convertito con modificazioni dalla l. n. 162/2014 – è immediatamente applicabile con decorrenza dall’anno 2015, in forza dell’art. 16, comma 1, dello stesso d.l., a nulla rilevando la data di introduzione del giudizio, in attuazione, peraltro, del principio tempus regit actum.
(Corte di Cassazione, sez. VI Civile 2, ordinanza n. 1240/19; depositata il 17 gennaio)