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Garanzia pignoratizia e prelazione del creditore: basta la sola firma del debitore?
pignoramento | 05 Febbraio 2019
Garanzia pignoratizia e prelazione del creditore: basta la sola firma del debitore?
di Eleonora M.P. Ruggieri – Avvocato
La garanzia pignoratizia è “naturalmente” destinata a conferire al creditore garantito anche il rango della prelazione e nell’ambito del pegno bancario il requisito della forma scritta posto dall’art. 2787, comma 3, c.c. deve ritenersi integrato anche qualora la costituzione della garanzia risulti da una scrittura proveniente – in quanto sottoscritta unicamente – dal solo datore del pegno. Ciò in applicazione del più generale principio per cui in tema di contratti bancari il requisito della forma scritta deve intendersi rispettato anche ove il contratto sia redatto per iscritto e riportante la sola firma del cliente.
(Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza n. 3199/19; depositata il 4 febbraio)