Pubblicato il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
Nelle intenzioni del legislatore il codice ha l’obiettivo di riformare in modo organico – secondo le indicazioni della legge delega – la disciplina delle procedure concorsuali introducendo come novità di assoluto rilievo, l’obbligo testuale per gli imprenditori – individuali e collettivi – di far emergere tempestivamente lo stato di difficoltà delle imprese salvaguardandone la possibile sopravvivenza sul mercato.
La liquidazione della società e la sua uscita dal mercato rappresenterà ancora più chiaramente di prima un’extrema ratio affidata alla liquidazione giudiziale che prende il posto (ma solo nominalmente perché il procedimento non cambia molto) del vecchio “fallimento” come espressione linguistica che va definitivamente in pensione con la sua carica negativa.
Obblighi di adeguarsi. Senza ombra di dubbio la novità più importante (e anche quella che sarà operativa prima e, cioè, il trentesimo giorno dopo la pubblicazione) è quella che prevede in generale l’obbligo per l’imprenditore di attrezzarsi per rilevare tempestivamente la crisi e mettere in atto le misure necessarie a superare la crisi.
In questo senso l’art. 3 è la chiave di volta del sistema: l’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
L’imprenditore collettivo, invece, deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell’art. 2086 c.c., ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.
In questo senso il nuovo secondo comma dell’art. 2086 c.c. prevede che «L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonchè di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».
Allerta e composizione della crisi. Se l’obiettivo è quello di introdurre un sistema finalizzato a consentire la pronta emersione della crisi, nella prospettiva del risanamento dell’impresa e comunque del più elevato soddisfacimento dei creditori, il nuovo strumento – che rappresenta la seconda novità più rilevante e completa la prima che abbiamo visto – che agevola il più possibile il perseguimento di questo obiettivo è l’introduzione dell’allerta e della composizione assistita della crisi con la costituzione dell’Organismo di composizione della crisi (OCRI) presso ognuna delle Camere di Commercio presenti sul territorio deputato a gestire queste procedure.
Saranno previsti obblighi di segnalazione – variamente sanzionati – per gli organi interni delle società e a carico dell’Agenzia delle Entrate, degli istituti di riscossione nonché dell’INPS che scatteranno in presenza di indici rilevatori della crisi e che porteranno il debitore davanti all’OCRI al fine di valutare in modo assolutamente riservato la possibilità, sempre che la crisi vi sia effettivamente, di mettere in atto le misure più adeguate ovvero di avviare un percorso di composizione assistita della crisi ovvero, ancora, avviare una procedura di regolazione della crisi.
Peraltro, oltre a rappresentare adempimento di uno specifico obbligo, la tempestiva attivazione per superare la crisi consentirà all’imprenditore di poter ottenere quelle che il legislatore chiama misure premiali.
Sovraindebitamento. Tra le più significative novità non possiamo, da subito, non richiamare l’attenzione sulla disciplina del sovraindebitamento in quanto con l’entrata in vigore del Codice i requisiti di accesso a queste procedure (i cui nomi saranno “ristrutturazione dei debiti”, “concordato minore”, “liquidazione controllata” ed “esdebitazione”) saranno certamente più ampi di quelli di cui alla l. n. 3/2012 (ma su questo torneremo nel dettaglio in un prossimo contributo).
Le procedure di regolazione della crisi di impresa. Sicuramente apprezzabile l’introduzione di un procedimento unico per le varie procedure di regolazione della crisi di impresa nonché l’introduzione di una disciplina autonoma (rispetto alla previgente collocazione) dei piani attestati di risanamento nonché il tentativo di favorire la nuova finanza alle imprese in crisi (certamente, però, dimenticando come già ha notato attenta dottrina, un qualche collegamento con la disciplina di Basilea che prevede forti limiti al finanziamento alle imprese in crisi da parte delle banche quali principali protagonisti sebbene non più unici).
Entrata in vigore delle disposizioni. Torneremo certamente con i tempi necessari per la lettura e l’esame del codice su molti aspetti che impatteranno sulla vita dell’avvocato (primo fra tutti il tema della sua presenza nei vari procedimenti poi quello della sorte del suo onorario e last but not least il nuovo procedimento unico per la regolazione della crisi di impresa.
Nel frattempo, però, dobbiamo subito dare conto delle norme finali e transitorie per capire come e quando andrà a regime la riforma del Codice delle imprese.
Disposizioni finali. In base al primo comma dell’art. 389 il codice entrerà in vigore decorsi 18 mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (14 febbraio 2019).
Tuttavia, il comma 2 prevede il trentesimo giorno entreranno in vigore le seguenti disposizioni: art. 27, comma 1 (competenza per i procedimenti relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione), 350, 356 e 357(Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza), 359 (Area web riservata), 363 (Certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi), 364 (Certificazione dei debiti tributari), 366 (Modifiche al TU Spese di giustizia), 375 (modifica dell’art. 2086 c.c.), 377, 378 (Responsabilità degli amministratori), 379 (Nomina degli organi di controllo) , 385 , 386, 387 e 388 (e, cioè, la parte relativa alle garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire).
Per il comma 3, poi, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come modificati dagli articoli 385 e 386 del presente codice, si applicano anche nelle more dell’adozione dei decreti di cui agli articoli 3, comma 7-bis, e 4, comma 1-bis, del predetto decreto legislativo e il contenuto della fideiussione e della polizza assicurativa è determinato dalle parti nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni.
Disposizioni transitorie. L’art. 390 regola la disciplina transitoria in due commi. In base al primo comma «i ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l’apertura del concordato preventivo, per l’accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati prima dell’entrata in vigore del presente decreto sono definiti secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3».
In base al secondo comma «le procedure di fallimento e le altre procedure di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma sono definite secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3. 3. Quando, in relazione alle procedure di cui ai commi 1 e 2, sono commessi i fatti puniti dalle disposizioni penali del titolo sesto del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della sezione terza del capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3, ai medesimi fatti si applicano le predette disposizioni».
Non dimentichiamo, infine, che il quadro normativo potrà ancora subire delle modifiche dal momento per effetto della approvazione della Governo per l’adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155 (c.d. decreti correttivi).
Qui il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; in G.U. del 14 febbraio 2019, 38; Suppl.Ord. n. 6