Project financing: se si contesta la fase esecutiva è competente il giudice ordinario
giurisdizione | 26 Febbraio 2019
Project financing: se si contesta la fase esecutiva competente il giudice ordinario
di Andrea Greco – Avvocato
In tema di regolamento di giurisdizione relativo all’asserito inadempimento di una convenzione tra impresa ed Ente locale, avente ad oggetto la concessione temporanea di un’area mercatale posta nel centro antico della città, con previsione del potere di ristrutturazione dell’area e di edificazione di un centro commerciale, approvato anche nel progetto allo scopo di rivitalizzare l’area antica, con la remunerazione dell’esecutore delle opere attraverso la locazione degli spazi realizzati per tutto il tempo della concessione, la controversia relativa alla fase esecutiva, con la reciproca contestazione degli inadempimenti (la cattiva esecuzione delle opere, da un lato, la mancata collaudazione e realizzazione di parcheggi nonché l’autorizzazione comunale di centri concorrenti muniti di parcheggi, dall’altro) e le conseguenti richieste risarcitorie, appartiene alla giurisdizione ordinaria.
(Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza n. 5453/19; depositata il 25 febbraio)