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L’attribuzione fittizia dei beni ad un familiare non è ostativa alla configurazione della fattispecie delittuosa

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L’attribuzione fittizia dei beni ad un familiare non è ostativa alla configurazione della fattispecie delittuosa

trasferimento fraudolento di valori | 22 Marzo 2019

Lattribuzione fittizia dei beni ad un familiare non ostativa alla configurazione della fattispecie delittuosa

di Alfredo Foti – Avvocato penalista

È orientamento assolutamente consolidato quello secondo cui ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 12-quinquies della l. n. 356/1992, ora art. 512-bis c.p., è sufficiente l’attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni od altre utilità, e ciò anche nel caso in cui i beni siano stati intestati ad un familiare di un soggetto sottoposto o sottoponibile ad una misura di prevenzione patrimoniale.

(Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 12680/19; depositata il 21 marzo)